Art. 5.

      1. In conformità con quanto previsto nel programma di cui all'articolo 3, gli interventi dello Stato hanno per oggetto progetti di riconversione totale o parziale delle produzioni di materiale bellico in attività di produzione manifatturiera o di servizi per uso civile da parte di imprese localizzate sul territorio nazionale.
      2. I progetti di riconversione di cui al comma 1 devono prevedere comunque il reimpiego del personale eccedente a causa della soppressione o riduzione delle produzioni belliche.

 

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      3. I progetti di riconversione di cui al presente articolo possono riguardare anche attività di ricerca e sviluppo, di progettazione e di promozione commerciale.
      4. Le procedure di erogazione dei finanziamenti dei progetti di riconversione di cui al presente articolo sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della difesa e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.